(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 47 del 24 novembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto l'Art. 5, commi 106 - 109, della legge regionale 29 gennaio
2003,  n.  1,  come  modificato  dall'Art.  11,  comma 1, della legge
regionale  2 aprile  2004,  n.  9,  per  il  quale  l'amministrazione
regionale  e' autorizzata a concedere alle province finanziamenti per
la  concessione  alle  aziende  concessionarie di servizi di linea di
trasporto  pubblico  locale  di  contributi  sulle spese previste dal
piano  regionale  del  trasporto  pubblico  locale  atte a consentire
l'accesso  e  l'uso  dei  mezzi  di  trasporto da parte delle persone
disabili;
    Visto  l'Art.  30  della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con
cui   si   dispone   che   i   criteri   e   le  modalita'  ai  quali
l'amministrazione  regionale  deve  attenersi  per  la concessione di
incentivi sono predeterminati con regolamento;
    Visto in particolare il comma 108 dell'Art. 5, della citata legge
regionale   n.   1/2003,  come  modificato  dall'Art.  11,  comma  1,
lettera b),  della  legge regionale n. 9/2004, il quale prescrive che
il  suddetto  regolamento  privilegi  le iniziative che consentono la
continuita'  a  bordo  dei  mezzi  di  trasporto  dei sistemi a raggi
infrarossi  per  la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e
ciechi  assoluti,  gia'  installati  o da installare a terra presso i
centri  intermodali  passeggeri,  le  autostazioni  e le pensiline di
fermata;
    Visto  il  testo  del regolamento in argomento, predisposto dalla
direzione   centrale   pianificazione   territoriale,   mobilita'   e
infrastrutture di trasporto;
    Ritenuto  che  il  regolamento  proposto  soddisfi  le  priorita'
individuate in legge cosi' da consentire una complessiva tutela delle
categorie disagiate oggetto dello stesso;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2718 di data
14 ottobre 2004;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento  per la definizione dei criteri e
delle  modalita'  per  la concessione ed erogazione alle province dei
finanziamenti  di  cui  all'Art.  5,  comma  108,  legge regionale n.
1/2003,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  consentire
l'accesso  e  l'uso  dei  mezzi  di  trasporto da parte delle persone
disabili»,  nel  testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 26 ottobre 2004
                                ILLY